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Condizioni generali per i vettori

Condizioni generali per i vettori

di DAGO Express GmbH, Karl-Marx-Straße 193, D-15230 Frankfurt (Oder), partita IVA: DE342078274

Le presenti condizioni si applicano all’esecuzione degli ordini di trasporto da parte del contraente (vettore) per conto di DAGO Express GmbH (committente). Accettando l’ordine di trasporto, il contraente accetta in modo vincolante le presenti condizioni.

Indirizzo di fatturazione

DAGO Express GmbH
Karl-Marx-Straße 193
15230 Frankfurt (Oder)
Partita IVA: DE342078274

Condizioni di pagamento

Termine di pagamento: 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di trasporto richiesti (trasmessi elettronicamente). Il conteggio dei giorni inizia dalla data in cui il contraente trasmette una fattura correttamente emessa insieme ai documenti di spedizione.

Il termine di pagamento decorre esclusivamente dalla data di ricezione di una fattura correttamente emessa, completa della documentazione di trasporto, all’indirizzo e-mail previsto: [email protected].

L’invio ad altri indirizzi non costituisce ricezione ai sensi del contratto (§ 130 del Codice civile tedesco) e non fa decorrere alcun termine di pagamento (§ 271 del Codice civile tedesco).

Una fattura si considera completa solo quando in un’unica e-mail sono contenuti i seguenti documenti: lettera di vettura (CMR), bolle di consegna e tutti gli altri documenti richiesti dal committente.

Documenti incompleti o poco chiari non determinano alcuna esigibilità né alcuna mora (§ 286 del Codice civile tedesco).

Corretta trasmissione elettronica delle fatture

Si prega di rispettare tassativamente le seguenti regole vincolanti:

1. L’indirizzo e-mail [email protected] è l’unico indirizzo ammesso per la trasmissione di fatture elettroniche. Le fatture inviate ad altri indirizzi non si considerano ricevute e non possono essere elaborate.

2. Tramite [email protected] non è possibile alcuna corrispondenza. Questo indirizzo serve esclusivamente all’elaborazione automatizzata di fatture e documenti. Messaggi, richieste o altre comunicazioni non vengono letti né ricevono risposta.

3. Per ogni ordine deve essere inviata esattamente 1 e-mail: 1 e-mail = 1 set di documentazione di trasporto + 1 fattura per ordine.

4. Sono accettati esclusivamente file PDF. Altri formati (Excel, JPG, Word ecc.) non vengono elaborati.

5. Il numero dell’ordine di trasporto deve essere obbligatoriamente indicato sulla fattura. Le fatture prive del numero d’ordine non possono essere attribuite e si considerano non verificabili e non ricevute.

6. Il termine di pagamento decorre solo dopo la ricezione di tutte le informazioni indicate nella forma corretta.

Contatto con l’ufficio contabilità

(richieste di pagamento, solleciti e altre domande)

1. La comunicazione con la contabilità avviene esclusivamente tramite una richiesta a [email protected].

2. Si prega di indicare obbligatoriamente nella richiesta il numero dell’ordine di trasporto.

3. Il tempo medio di risposta è di circa 1–2 giorni lavorativi.

Disposizioni generali dell’ordine (ABA)

Importante! Si prega di leggere tutte le voci dell’ordine e di trasmettere all’autista tutte le informazioni necessarie.

Nessuno scambio di pallet!

Se il contraente non ha ricevuto conferma scritta di carico o scarico a pagamento, il cliente non sostiene alcun costo aggiuntivo a tale titolo.

ATTENZIONE: Se il cliente non viene informato di un ritardo almeno 30 minuti prima dell’appuntamento di ritiro o consegna, il prezzo del trasporto viene ridotto del 10%.

§ 1 Dati di contatto

Il committente è raggiungibile esclusivamente tramite i seguenti dati di contatto:

E-mail: [email protected]

§ 2 Condizioni generali per l’esecuzione dell’ordine

1. Prima dell’inizio del servizio il contraente è tenuto a comunicare al committente il numero di telefono diretto dell’autista e a garantire una reperibilità stabile, ossia l’autista deve rispondere alle chiamate, rispondere ai messaggi e disporre degli strumenti di lavoro necessari. In caso di mancato contatto con l’autista o il contraente entro 1 ora dal primo tentativo di contatto è dovuta una penale contrattuale di 100,00 € netti.

2. Se concordato tra le parti, il contraente è tenuto a fornire continuamente al committente informazioni sull’andamento del trasporto e sulla posizione del veicolo. In caso di consenso al monitoraggio del veicolo, il contraente deve attivare il segnale GPS o integrare il proprio sistema telematico con il sistema di monitoraggio del committente. Una violazione comporta una penale contrattuale di 150,00 € netti.

3. Il veicolo del contraente deve essere pulito, tecnicamente in ordine e privo di odori. Il contraente deve assicurarsi che il veicolo sia dotato dei mezzi necessari per il fissaggio del carico, in particolare cinghie di ancoraggio, paraspigoli e tappetini antiscivolo. In caso di violazione è dovuta una penale contrattuale di 10,00 € netti.

4. Il contraente è responsabile del corretto fissaggio del carico nel veicolo.

5. Il contraente deve essere presente durante il carico e lo scarico e verificare la conformità della merce con i documenti, inclusi imballaggio, quantità e danni visibili. Se l’autista non viene ammesso all’area di carico/scarico, in presenza di discrepanze quantitative o danni visibili, il contraente deve apporre un’apposita annotazione nella lettera di vettura (CMR) e informare il committente prima di lasciare l’area. Una violazione comporta una penale contrattuale del 200% dell’importo netto del trasporto.

6. Su espressa istruzione del committente, il contraente deve effettuare il carico e lo scarico o assistervi. Il relativo compenso è stabilito nell’ordine.

7. Al più tardi 30 minuti dopo l’arrivo al punto di carico il contraente deve informare il committente. Una violazione comporta una riduzione del trasporto di 10,00 € netti.

8. Al più tardi 30 minuti dopo il carico il contraente deve confermare che i dati inseriti nella CMR corrispondono ai dati dell’ordine, in particolare orario e luogo di carico/scarico, tipo e peso del carico. Deve inoltre inserire i propri dati nel campo 16 della CMR e assicurarsi che il documento contenga timbri e firme del mittente e del destinatario. Una violazione comporta una riduzione del compenso di trasporto di 50,00 € netti.

9. Al più tardi 60 minuti dopo lo scarico il contraente deve inviare una foto della CMR firmata/timbrata a [email protected]. Una violazione comporta una riduzione del compenso di trasporto di 10,00 € netti.

10. Il carico, lo scarico o il trasbordo durante il trasporto senza il previo consenso scritto del committente non è consentito. Una violazione comporta una penale contrattuale del 100% dell’intero trasporto. Allo stesso modo non è consentito trasportare o aggiungere altri carichi senza l’espresso consenso scritto del committente; una violazione comporta anch’essa una penale contrattuale del 100% del trasporto.

11. Il contraente deve informare immediatamente il committente di eventuali difficoltà nell’esecuzione. Una violazione comporta una riduzione del trasporto di 25,00 € netti per ogni ora di ritardo iniziata.

12. In caso di violazioni delle „Indicazioni aggiuntive all’ordine" il committente può imporre una penale contrattuale del 100% del trasporto.

13. Il committente non risponde dei danni del contraente derivanti dalla presa in carico della merce specificata nell’ordine o nella CMR, né dei danni dovuti a un veicolo inadeguato. Se viene fornito un veicolo diverso da quello concordato, il committente può imporre una penale contrattuale del 50% del trasporto.

14. Al più tardi 21 giorni dopo lo scarico il contraente deve trasmettere tutti i documenti di trasporto richiesti (CMR, bolla di consegna ecc.) via e-mail a [email protected]. Una violazione comporta una riduzione del compenso di trasporto del 10%.

15. Il conducente deve portare con sé e utilizzare i dispositivi di protezione individuale richiesti nei punti di carico e scarico, in particolare gilet ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche (S3) e, se necessario, casco, guanti e occhiali protettivi.

§ 3 Divieto di concorrenza

1. Il contraente (compresi i suoi dipendenti, collaboratori, procuratori, rappresentanti, subappaltatori e tutte le persone di cui si avvale nell’esecuzione dell’ordine) si impegna, per 5 anni dall’esecuzione dell’ordine o dalla data di esecuzione prevista – indipendentemente dal fatto che l’ordine sia stato eseguito o sia decaduto per recesso o risoluzione – a non instaurare alcuna collaborazione con il mittente o il destinatario indicati nell’ordine, in particolare a non offrire loro alcun servizio. Il compenso per la clausola di non concorrenza è pari al 10% del valore del trasporto indicato nell’ordine. In caso di violazioni il contraente paga una penale contrattuale di 100.000,00 € per ogni violazione.

2. Al contraente è vietato divulgare informazioni su prezzi di trasporto, condizioni contrattuali o altre tariffe. Tale divieto si applica anche all’intermediazione di servizi di terzi, in particolare Trans.eu. In caso di violazione il contraente paga una penale contrattuale di 1.000,00 € per ogni violazione.

§ 4 Conclusione dell’ordine

1. L’ordine viene di norma trasmesso al contraente via e-mail. La mancanza di un rifiuto scritto entro 30 minuti vale come accettazione dell’ordine, comprese tutte le condizioni.

2. Se il rifiuto avviene oltre 30 minuti dalla ricezione, il committente addebita al contraente la differenza di prezzo di trasporto derivante dalla riassegnazione a breve termine a terzi. Ciò non limita il diritto del committente di far valere danni dimostrabili causati dal rifiuto tardivo.

3. L’ordine può essere accettato solo senza riserve. Qualsiasi modifica delle condizioni di esecuzione richiede il consenso del committente in forma documentata.

4. La trasmissione dell’ordine a un subappaltatore è consentita SOLO con il consenso scritto del committente e previa verifica da parte del contraente che il subappaltatore soddisfi tutti i requisiti indicati nell’ordine di trasporto. Una violazione comporta una riduzione del compenso di trasporto del 100%.

§ 5 Dichiarazione del contraente

1. Il contraente dichiara che al momento dell’accettazione dell’ordine e dell’esecuzione del trasporto dispone di:

a) una valida assicurazione di responsabilità del vettore con una somma assicurata non utilizzata che copra il valore della merce presa in carico, ma non inferiore a 600.000,00 €, ovvero corrispondente all’importo dell’interesse speciale alla consegna della spedizione, se indicato dal committente;

b) una revisione tecnica valida del veicolo (trattore e rimorchio);

c) tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per svolgere attività in patria e all’estero.

2. La mancanza dei documenti di cui al paragrafo 1 autorizza il committente a trattenere i pagamenti relativi all’esecuzione del contratto fino a quando tutte le pretese del cliente nei confronti del committente connesse all’adempimento dell’ordine siano prescritte o soddisfatte.

3. Il contraente garantisce il rispetto della normativa sul salario minimo nonché di tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e di eventuali subappaltatori e manleva il committente da qualsiasi pretesa ai sensi del § 13 MiLoG e del § 28e comma 3a SGB IV. Su richiesta lo dimostra mediante documenti idonei (ad es. un certificato di regolarità degli enti previdenziali, non più vecchio di tre mesi).

§ 6 Responsabilità del contraente

1. Il trasporto transfrontaliero è soggetto alle disposizioni di responsabilità della CMR.

2. Responsabilità del contraente per i trasporti di cabotaggio in Germania: in deroga alle disposizioni del Codice commerciale tedesco (HGB), i risarcimenti per perdita o danneggiamento della merce sono fissati ai sensi del § 449 c. 2 frase 1 n. 1 HGB, in deroga al § 431 c. 1 e 2 HGB, in 40 DSP per chilogrammo di peso lordo della spedizione. Ciò costituisce una deroga al limite di responsabilità di 8,33 DSP ai sensi del § 431 c. 1 HGB. Un’eventuale responsabilità ulteriore del contraente resta impregiudicata (cfr. in particolare § 435 HGB).

3. Il contraente risponde di tutti i danni causati da lui, dai suoi autisti o dai veicoli impiegati. Risponde inoltre del comportamento dei subappaltatori e di altri ausiliari coinvolti nell’esecuzione dell’ordine.

§ 7 Costi

1. I costi per sponde idrauliche, installazioni o tempi di attesa derivanti da ritardi nel ritiro o nello scarico sono a carico del contraente.

2. Se l’ordine viene annullato dal contraente o non può essere eseguito per sua colpa, addebitiamo un costo di 100,00 € netti o la differenza rispetto al nuovo prezzo di trasporto da pagare (al massimo il triplo del trasporto concordato).

3. Inoltre il contraente si assume la piena responsabilità di tutti i danni derivanti dall’annullamento dell’ordine.

§ 8 Costi di sosta

Se, in relazione all’adempimento dell’ordine, il contraente deve effettuare una sosta superiore a 4 ore e dimostra la sosta prolungata mediante dichiarazione scritta del mittente o del destinatario, il committente paga al contraente, per ogni ulteriore giorno iniziato, una penale contrattuale pari a 30,00 € netti per i trasporti nazionali e 50,00 € netti per i trasporti internazionali. Il compenso massimo per sosta per ordine è di 300,00 € netti.

§ 9 Dichiarazione di conformità alle disposizioni di legge

1. Il contraente dichiara di svolgere la propria attività e di fornire i propri servizi in conformità alle normative nazionali, europee e internazionali applicabili, in particolare:

a) alle normative internazionali per l’esecuzione di trasporti nei Paesi UE, in particolare le regole sul distacco degli autisti e sulla retribuzione per le attività in un determinato Paese, in particolare il regolamento (CE) n. 561/2006, l’accordo AETR, il regolamento sul personale viaggiante, il regolamento (CE) n. 165/2014 nonché la legge sul salario minimo;

b) alle normative su imballaggio, fissaggio del carico, classificazione ed etichettatura delle merci pericolose (ADR);

c) alle disposizioni di legge per la lotta alla corruzione, adottando in particolare misure per prevenire corruzione, estorsione, appropriazione indebita o frode.

2. Qualora il committente, a causa del mancato rispetto di tali normative da parte del contraente, sia obbligato al pagamento di risarcimenti o sanzioni amministrative, il contraente risponde nei confronti del committente per l’importo imposto.

3. Nell’esecuzione dell’ordine il contraente rispetta tutte le disposizioni applicabili in materia di sanzioni, embargo e controllo delle esportazioni, in particolare quelle dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e – ove applicabile – degli USA. Garantisce di non figurare in alcun elenco di sanzioni pertinente e manleva il committente da tutte le pretese, sanzioni e danni che ne derivano.

§ 10 Disposizioni finali

1. Per garantire la corretta esecuzione del trasporto e il compenso di trasporto concordato, si prega di prestare particolare attenzione al punto „Indicazioni aggiuntive all’ordine".

2. Il contraente non può trasferire a terzi alcun diritto derivante dal contratto senza il previo consenso scritto del committente, inclusa la cessione o altra disposizione dei crediti.

3. Per le questioni non disciplinate dal presente ordine si applicano le disposizioni di legge tedesche generalmente vigenti, nel caso di: a) trasporti internazionali, nella misura in cui non siano disciplinati dalla Convenzione CMR; b) trasporti nazionali o trasporti in cui carico e scarico avvengono nello stesso Paese (cosiddetto cabotaggio).

4. Tutte le controversie derivanti dal presente ordine saranno trattate dinanzi al tribunale materialmente e territorialmente competente della sede del committente, ossia il Tribunale di Frankfurt (Oder).

5. Il contraente è legittimato alla compensazione o alla ritenzione solo con crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. È escluso l’esercizio di un diritto di pegno o di ritenzione sulla merce trasportata per crediti non relativi a tale merce.

§ 11 Forza maggiore

Gli eventi di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, scioperi, provvedimenti delle autorità, pandemie) liberano le parti, per la loro durata, dalle obbligazioni di prestazione interessate. Le parti si informano reciprocamente senza indugio.

§ 12 Diritto di verifica

Il committente ha il diritto, previo preavviso e in misura ragionevole, di verificare il rispetto da parte del contraente degli obblighi contrattuali e di legge; il contraente vi coopera.

§ 13 Clausola di salvaguardia

Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni dell’ordine siano o divengano in tutto o in parte nulle o inattuabili, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. In luogo della disposizione nulla o inattuabile si intende concordata la disposizione valida che più si avvicina allo scopo economico di quella nulla. Lo stesso vale per eventuali lacune.

Il presente documento è una traduzione. In caso di discrepanze prevale la versione in lingua tedesca.

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